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| DIU (diritto internazionale umanitario) |
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| Martedì 06 Marzo 2007 00:10 | |||
1. Perché è necessario il diritto internazionale umanitario?La guerra è vietata. La Carta delle Nazioni Unite lo afferma in maniera inequivocabile: sono vietati la minaccia e il ricorso all'uso della forza armata contro un altro Stato. A partire dal 1945, la guerra non costituisce più un mezzo tollerato di soluzione delle controversie che sorgono tra gli Stati. Perché, allora, parlare di norme internazionali che si applicano ai conflitti armati (quindi alla guerra) e ai loro effetti, dal momento che la Carta vieta il ricorso all'uso della forza nelle relazioni internazionali? A questa domanda possono essere date tre risposte di carattere giuridico, prima di trarre una triste conclusione: - La Carta delle Nazioni Unite non ha completamente vietato il ricorso alla forza. Infatti, in caso di uso (lecito o illecito) della forza, gli Stati conservano il diritto di difendersi, individualmente o collettivamente, contro quegli attacchi che minaccino la loro indipendenza o il loro territorio. - Il divieto di ricorrere alla forza, enunciato nella Carta, non si applica ai conflitti armati interni (o guerre civili). - Il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite autorizza gli Stati membri all'uso della forza, nel contesto di azioni collettive, volte al mantenimento o al ripristino della pace e della sicurezza internazionale. - Infine (ma questa non è un'argomentazione giuridica), benché la Carta delle Nazioni Unite le vieti, siamo tutti consapevoli del fatto che le guerre continuano a scoppiare. I conflitti armati sono una delle tristi realtà del mondo di oggi. La conclusione si impone da se: è necessario disporre di norme internazionali che limitino gli effetti della guerra sulle persone e sui beni e che proteggano certi gruppi di persone particolarmente vulnerabili. E' questo l'obiettivo del diritto internazionale umanitario, di cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli Aggiuntivi del 1977 sono la principale espressione, mentre un importante insieme di norme di diritto consuetudinario costituiscono una importante fonte supplementare di diritto. 2. Da Henry Dunant al diritto umanitario attuale.Profondamente scosso da quanto aveva visto sul campo di battaglia di Solferino e dall'agonia di tanti soldati feriti, abbandonati alla loro sorte, Henry Dunant ha suggerito che fosse intrapresa una azione su due livelli: - creare una organizzazione, allo scopo di soccorrere i militari feriti: veniva così creata la Croce-Rossa, e Henry Dunant sperava che in questo modo sarebbe stato possibile alleviare le sofferenze provocate dalla guerra. Solo più tardi, quando la sua esistenza volgeva al tramonto, prese posizione a favore del divieto della guerra stessa. In questa sede non ci occuperemo della prima proposta di Dunant, vale a dire la creazione della Croce-Rossa, di cui la prima istituzione fu il Comitato internazionale della Croce-Rossa (CICR), fondato a Ginevra nel 1863. Esamineremo piuttosto la seconda idea di Henry Dunant, cioè la creazione del diritto umanitario, del suo contenuto, e di alcuni dei problemi posti dalla sua attuazione. E' opportuno, tuttavia, sottolineare a questo punto che le norme giuridiche non possono, esse sole, permettere di risolvere i gravi problemi causati dai conflitti armati. Del resto, nessuna organizzazione potrebbe, da sola, farsi carico di regolare i molteplici problemi che la guerra comporta. Perché le vittime della guerra possano beneficiare di una protezione più efficace, occorrono, da un lato, il diritto internazionale umanitario e, dall'altro, l'azione svolta dalle parti di un conflitto armato, non che dal Movimento internazionale della Croce-Rossa e della Mezzaluna-Rossa, dalla comunità internazionale, dalle organizzazioni non governative, e da tutte le persone di buona volontà. Dopo aver volto brevemente lo sguardo alla storia e allo sviluppo del diritto internazionale umanitario, esamineremo come esso si presenta ai giorni nostri. Il primo trattato sulla protezione delle vittime militari della guerra è stato elaborato e firmato a Ginevra nel 1864, per iniziativa di Henry Dunant, nell'ambito di una conferenza diplomatica convocata dal governo svizzero, alla quale hanno preso parte i rappresentanti di quasi tutti gli stati esistenti allora. Nel 1899, all'Aia, la protezione internazionale è stata estesa ai membri delle forze armate in mare, feriti, malati o naufraghi; nel 1929, i prigionieri di guerra sono stati, a loro volta, posti sotto la protezione del diritto di Ginevra. L'adozione delle Convenzioni di Ginevra ancora oggi in vigore è avvenuta nel 1949. Ognuna di esse verte sulla protezione di una categoria specifica di persone che non partecipano affatto, o non partecipano più, alle ostilità. Ia Convenzione: per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; IIa Convenzione: per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare; IIIa Convenzione: relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IVa Convenzione: relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 sono evidentemente un retaggio della Seconda Guerra mondiale. Partendo dall'esperienza acquisita durante il conflitto, esse rafforzano considerabilmente la protezione giuridica delle vittime della guerra, in particolare dei civili che si trovino in potere del nemico. Oggi la quasi totalità degli Stati è parte delle Convenzioni di Ginevra del 1949 che, in quanto accettate dall'insieme della comunità internazionale, hanno davvero acquisito un carattere universale. I vari trattati che costituiscono quello che viene definito il "diritto di Ginevra", hanno per oggetto la sorte delle persone che hanno cessato di combattere o che sono cadute in potere del nemico: essi non impongono dei limiti al modo in cui le operazioni militari possono essere condotte. Dunque, mentre da un lato si sviluppava il "diritto di Ginevra", gli Stati hanno codificato, parallelamente e in diverse tappe, delle regole internazionali che fissassero dei limiti al modo di condurre le operazioni militari. Quello che viene definito "diritto dell'Aia", di cui le diverse Convenzioni dell'Aia del 1907 costituiscono la principale espressione, ha come scopo essenziale quello di limitare la guerra a degli attacchi contro obiettivi necessari al risultato delle operazioni militari. La popolazione civile, di conseguenza, deve essere protetta dagli attacchi militari. Le nuove Convenzioni di Ginevra del 1949 non hanno sviluppato le regole del "diritto dell'Aia". Esse, in particolare, hanno mancato di occuparsi di un problema ciò non di meno fondamentale del diritto internazionale umanitario: la protezione della popolazione civile dagli effetti diretti delle ostilità (attacchi contro la popolazione civile, bombardamenti "ciechi", etc.). La lezione di Coventry, Dresda, Stalingrado o Tokyo non era ancora stata assimilata. Inoltre, se nuove tecnologie hanno consentito la produzione di nuove armi, cioè di un nuovo potenziale di distruzione, esse hanno anche dato luogo a nuove tecniche che permettono di assicurare la protezione delle vittime della guerra. Con la decolonizzazione, il numero degli Stati è più che raddoppiato e nuove tipologie di conflitto (le guerre di liberazione nazionale) hanno imposto al diritto umanitario nuove priorità. Infine, il numero sempre crescente di guerre civili ed il frequente ricorso alle guerre di guerriglia hanno evidenziato la necessità di rafforzare la protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Per raccogliere queste sfide, la Svizzera ha deciso di convocare una Conferenza diplomatica a Ginevra. Dal 1974 al 1977 sono stati così elaborati due nuovi trattati di diritto internazionale umanitario: i Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra. Adottati l'8 giugno 1977, sono da allora aperti alla ratifica o alla adesione per tutti gli Stati parti alle Convenzioni di Ginevra del 1949. La grande maggioranza degli Stati è già vincolata dai due Protocolli aggiuntivi (o, per lo meno, da uno di essi). Il CICR non risparmia alcuno sforzo per indurre gli Stati che non l'abbiano già fatto ad aderire, a loro volta, ai Protocolli. 3. Il contenuto di questo diritto: imporre dei limiti alla guerra.Il diritto internazionale umanitario è divenuto un sistema complesso di norme che riguardano tutta una serie di problematiche. Sicuramente, i sei principali trattati (che contengono più di 600 articoli) e la rete molto fitta di norme consuetudinarie impongono dei limiti al ricorso alla violenza in tempo di guerra. Ciò nonostante, una tale abbondanza di norme giuridiche non deve farci scordare che l'essenziale del diritto umanitario si riassume in pochi principi fondamentali: a) Le persone che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità, devono essere rispettate, protette e trattate con umanità. Esse devono ricevere le cure necessarie, senza alcuna discriminazione. b) I combattenti catturati e le altre persone private della libertà devono essere trattate con umanità. Esse devono essere protette contro tutti gli atti di violenza, in particolare contro la tortura. Se vengono avviati dei procedimenti giudiziari nei loro confronti, essi devono beneficiare delle garanzie fondamentali di una procedura regolare. c) Le parti di un conflitto armato non hanno un diritto illimitato di scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento. E' vietato infliggere mali superflui e sofferenze inutili. d) Al fine di risparmiare la popolazione civile, le forze armate devono in ogni circostanza operare una distinzione tra la popolazione e i beni civili da una parte, e gli obiettivi militari dall'altra. Né la popolazione civile in quanto tale, né dei civili o dei beni civili possono essere l'oggetto di attacchi militari. Questi principi esprimono quelli che la Corte Internazionale di Giustizia (nel caso dello stretto di Corfù) ha definito "le considerazioni elementari di umanità" e, successivamente (nel caso delle operazioni militari e paramilitari in e contro il Nicaragua), "principi generali del diritto umanitario". In quanto principi generali del diritto internazionale, essi costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della guerra. Essi hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e nessuna deroga ad essi può venire autorizzata. E' necessario menzionare a questo punto un'altra idea fondamentale: le regole del diritto internazionale si applicano a tutti i conflitti armati, quali ne siano le origini o le cause. Queste regole devono essere rispettate in qualsiasi circostanza e, avendo riguardo a tutte le persone che esse proteggono, senza alcuna discriminazione. Il diritto umanitario moderno non consente alcuna discriminazione nel trattamento delle vittime della guerra fondato sul concetto di "guerra giusta". Se è vero che i principi generali appena menzionati si applicano a qualsiasi tipologia di conflitto armato, due insiemi specifici di norme regolano, da una parte, i conflitti armati internazionali e, dall'altra, i conflitti armati non internazionali (le guerre civili). 4. Le diverse tipologie di conflitto armato.I conflitti armati internazionali sono quei conflitti in cui si affrontano degli Stati. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro I Protocollo Aggiuntivo del 1977 trattano largamente i problemi umanitari legati a questo tipo di conflitto. Tutto l'insieme delle regole riguardanti i prigionieri di guerra, il loro statuto e il trattamento che deve venir loro accordato è imperniato sulle guerre tra Stati (IIIa Convenzione). La IVa Convenzione enuncia, segnatamente, i diritti e gli obblighi di una potenza occupante, vale a dire dello Stato le cui forze armate controllano, in tutto o in parte, il territorio di un altro Stato. Il I Protocollo si occupa esclusivamente di conflitti armati internazionali. Le guerre di liberazione nazionale devono, nei termini del I Protocollo dell'8 giugno 1977, essere trattati come conflitti di carattere internazionale. Una guerra di liberazione nazionale è un conflitto nel quale un popolo -nell'esercizio del proprio diritto all'autodeterminazione- si batte contro una potenza coloniale. Il concetto di diritto all'autodeterminazione è oggi bene accolto dalla comunità internazionale. Eppure, le conclusioni che se ne devono trarre per le esigenze del diritto umanitario (e, in particolare, avendo riguardo alla sua applicazione in determinate situazioni di conflitto) suscitano ancora delle controversie. E' sufficiente dare un'occhiata ai giornali o alla carta del globo terrestre per rendersi conto che i conflitti tra Stati costituiscono l'eccezione, piuttosto che la regola. I conflitti armati si svolgono prevalentemente sul territorio di un solo Stato: sono conflitti a carattere non internazionale. Uno degli elementi comuni ad un gran numero di questi conflitti interni si trova nell'intervento delle forze armate di un altro Stato, che intervengono in sostegno del governo, ovvero degli insorti. Le regole essenziali del diritto umanitario applicabile ai conflitti armati non internazionali sono molto più semplici di quelle che regolano i conflitti internazionali. La fonte principale è l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Questo articolo vincola le parti di un conflitto interno al rispetto di certi principi fondamentali del comportamento umanitario menzionati più sopra. E' qui particolarmente importante rilevare che l'articolo 3 comune ha carattere vincolante non soltanto per i governi, ma anche per gli insorti, senza tuttavia conferire a questi ultimi uno statuto speciale. Il II Protocollo Aggiuntivo del 1977 completa l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, in quanto contiene delle disposizioni più specifiche. Esso contribuisce, in tal modo, a rafforzare la protezione umanitaria nelle situazioni di conflitto armato interno. Tuttavia, il Protocollo II ha un campo di applicazione più limitato dell'articolo 3 comune, in quanto si può applicare soltanto quando gli insorti controllano una parte del territorio dello Stato. 5. Diritto umanitario e diritti dell'uomo.L'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra riguarda i conflitti armati interni, il che significa che si applica a materie che rientrano negli affari interni degli Stati. Poiché il modo di regolare gli affari interni costituisce, fondamentalmente, una delle prerogative degli Stati sovrani, la decisione presa nel 1949 di inserire l'articolo 3 in ognuna delle quattro Convenzioni di Ginevra deve essere considerata un avvenimento rilevante. E', tuttavia, necessario ricordare che nell'anno precedente, nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva adottato la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. Questo documento rifletteva la crescente attenzione che, in seno alla comunità internazionale, veniva rivolta a questo importante settore degli affari interni degli Stati. In sostanza, le norme internazionali per la protezione dei diritti dell'uomo, obbligano gli Stati a riconoscere e rispettare un certo numero di diritti fondamentali della persona umana, ed a far si che essi non siano violati. Il diritto umanitario stabilisce lo stesso per quanto riguarda i conflitti armati. Impone alle parti di un conflitto di rispettare e proteggere la vita e la dignità dei soldati nemici catturati, o dei civili che si trovano in loro potere. In cosa, dunque, il diritto umanitario differisce dal diritto dei diritti dell'uomo? Si tratta forse dello stesso diritto? Esiste una convergenza tra gli obiettivi dei diritti dell'uomo e quelli del diritto umanitario. Tanto il diritto umanitario quanto i diritti dell'uomo mirano ad imporre dei limiti al potere delle autorità dello Stato, allo scopo di salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo. I trattati sui diritti dell'uomo (che trovano il loro fondamento nel diritto consuetudinario) riescono ampiamente a raggiungere questo obiettivo, in quanto si applicano, praticamente, a tutti gli aspetti della vita. Le regole che vi sono enunciate devono essere applicate a qualsiasi individuo e devono essere rispettate in qualsiasi circostanza (anche se un certo numero di garanzie possono venire temporaneamente sospese in situazioni di particolare urgenza). Il diritto umanitario, invece, si applica esclusivamente in tempo di conflitto armato. Le sue disposizioni sono formulate in modo da tenere in considerazione le particolari circostanze delle guerre. Le sue regole non possono essere derogate in alcuna circostanza. In generale si può dire che queste regole si applicano "attraverso la linea del fronte", il che significa che le forze armate sono tenute al rispetto del diritto umanitario nelle loro relazioni col nemico (e non nei rapporti con i propri cittadini). Tuttavia, nelle situazioni di conflitto interno, il sistema dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale umanitario si applicano contemporaneamente. In altri termini, il diritto umanitario costituisce un insieme "specifico" di norme che emergono nel diritto dei diritti dell'uomo, che sono specificamente adattate alle situazioni di conflitto armato. Un certo numero di disposizioni non trovano un corrispettivo nel sistema dei diritti dell'uomo -come, in particolare, nel caso delle regole sulla condotta delle ostilità o sull'uso delle armi. D'altra parte, il diritto dei diritti dell'uomo si estende a settori che sfuggono al diritto umanitario -per esempio i diritti politici dell'individuo. Nonostante le sovrapposizioni esistenti, il diritto dei diritti dell'uomo e il diritto umanitario costituiscono due rami distinti del diritto internazionale (pubblico). 6. L'attuazione e il controllo dell'applicazione del diritto umanitario.Gli Stati parti di un trattato di diritto internazionale umanitario sono tenuti all'adempimento degli obblighi che ne derivano; inoltre, tutti gli Stati sono tenuti al rispetto delle norme del diritto consuetudinario. Questo vale per tutte le regole del diritto internazionale. Infatti, gli Stati sono tenuti al rispetto dei propri impegni internazionali, nonché all'adozione di tutte quelle misure che siano necessarie all'attuazione del diritto. Se una parte non rispetta tali obblighi, lo Stato può essere ritenuto responsabile delle conseguenze di un atto illecito. Le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi richiedono agli Stati parti l'adozione di un certo numero di misure atte a garantire il rispetto dei loro impegni. Alcune di queste misure devono essere adottate già in tempo di pace, altre dovranno esserlo durante i conflitti armati. Per scrupolo di brevità, citiamo, a questo proposito, solo due esempi: - La legislazione penale nazionale. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi riguardanti le infrazioni gravi al diritto umanitario (comunemente definite "crimini di guerra") esigono in maniera imperativa da parte di ogni Stato parte l'adozione di una legislazione la quale preveda che gli autori di tali crimini siano perseguiti di fronte ai propri tribunali, ovvero estradati verso uno Stato terzo. Lo stesso discorso vale per l'obbligo di proteggere dagli abusi l'emblema distintivo. - Istruzione e formazione delle forze armate. Il complesso insieme degli obblighi che discendono dalle Convenzioni e dai Protocolli, deve essere riportato in un linguaggio che possa essere facilmente compreso da tutti coloro i quali sono tenuti al rispetto di tali norme -in particolare i membri delle forze armate- in funzione del grado e dell'incarico ricoperto. La disponibilità di manuali di diritto umanitario validi, costituisce un elemento indispensabile perché la diffusione di questo diritto tra i militari possa essere efficace. Delle regole che non siano comprese o note a chi sarà chiamato ad applicarle, non avranno alcun effetto. Per quanto riguarda l'attuazione del diritto umanitario ad opera delle parti di un conflitto armato, è necessario porre in evidenza il fatto che gli Stati, appartenendo a quella comunità costituita dall'insieme degli Stati che hanno aderito ai trattati di diritto umanitario, non sono isolati. Gli Stati che non siano coinvolti in un determinato conflitto armato hanno, infatti, il diritto di volersi assicurare che le Convenzioni di Ginevra o i Protocolli (ai quali abbiano aderito) vengano rispettati dalle parti in conflitto. Si potrebbe anche spingersi oltre, fino ad affermare che sugli Stati ricada l'obbligo di adoperarsi affinché questi trattati siano rispettati dalle parti di un determinato conflitto. A tale interpretazione si presta l'articolo primo delle quattro Convenzioni di Ginevra e del primo Protocollo: "Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza". Il senso di questo articolo appare chiaro, ma sembra che le implicazioni politiche non ne siano ancora state pienamente comprese. Inoltre, le Convenzioni impongono che ogni parte coinvolta nel conflitto designi uno Stato terzo (neutrale) come Potenza protettrice. Una Potenza protettrice è incaricata di tutelare gli interessi di una delle parti nell'ambito delle relazioni con l'altra parte in conflitto. Di conseguenza, le Potenze protettrici devono assicurarsi che i belligeranti osservino i loro obblighi di carattere umanitario. La storia recente mostra come gli Stati, per diverse ragioni, siano, però, poco inclini a designare delle Potenze protettrici. Questo ruolo è stato, dunque, ricoperto da una istituzione che gode di un particolare statuto: il Comitato internazionale della Croce-Rossa (CICR). Istituzione umanitaria fondata nel 1863 per iniziativa di Henry Dunant, il CICR ha conservato negli anni la sua prerogativa di istituzione privata, regolata dal diritto svizzero, il cui organo supremo è costituito esclusivamente da cittadini svizzeri. Di conseguenza, il CICR non è una organizzazione internazionale i cui membri costitutivi siano gli Stati, come è il caso delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Ne consegue che i governi non possono esercitare alcuna influenza diretta sulle attività del CICR. Ciò detto, il mandato del CICR ha carattere internazionale, e il terreno d'azione dell'istituzione si estende al mondo intero. Il CICR agisce per mezzo dei propri delegati. I fondi che esso utilizza provengono dai contributi che gli Stati parti alle Convenzioni di Ginevra versano volontariamente, così come dai contributi dalle Società nazionali della Croce-Rossa e della Mezzaluna-Rossa e da donazioni private. Per sottolineare il ruolo particolare che esso ricopre, gli Stati hanno accordato al CICR lo status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Istituzione retta dal diritto privato, ciò non di meno, il CICR contribuisce significativamente alla applicazione del diritto umanitario ad opera delle parti di un conflitto armato. Contrariamente a quanto avviene nel caso della Potenza protettrice, il CICR non agisce per conto di una delle parti del conflitto. Esso agisce di propria iniziativa, quale intermediario neutrale rispetto alle forze esistenti. Anche il suo campo di azione è assai più vasto di quello delle Potenze protettrici. Inoltre, per quanto riguarda i propri rapporti con i governi, il CICR si avvale della "diplomazia riservata". Questa politica, in particolare, permette ai suoi delegati di esprimersi in modo tanto preciso e rigoroso, quanto le circostanze lo richiedono. Il CICR si rivolge pubblicamente agli Stati solo quando le iniziative assunte in via confidenziale non consentano di raggiungere i risultati ricercati. Il CICR, in più di 125 anni di esistenza, ha acquisito una considerevole esperienza riguardo al modo di ottenere dagli Stati e dalle altre parti impegnate in un conflitto armato il rispetto del diritto umanitario, tanto nel corso di conflitti armati internazionali, quanto nelle guerre civili. Secondo quanto disposto dalle Convenzioni di Ginevra, le parti di un conflitto armato internazionale sono tenute ad accettare che i delegati del CICR visitino tutti i campi di prigionieri di guerra, tutti quei luoghi dove possano essere detenuti dei civili di nazionalità nemica e, più in generale, il territorio occupato nel suo insieme. In altre situazioni, quando ai delegati non spetti tale diritto di accesso, il CICR può comunque offrire di prestare la propria opera alle parti di un conflitto. In altre parole, il CICR può avviare dei negoziati allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare il suo mandato umanitario sul territorio di tutte le parti belligeranti. Questo è quanto succede, in genere, in caso di conflitti armati non internazionali. Allo stesso modo, le parti impegnate in un conflitto armato devono consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in favore di quelle persone che abbiano bisogno di assistenza -sia che si tratti di detenuti, che di gruppi particolarmente vulnerabili di civili o della popolazione in generale; e questo deve essere consentito anche nei territori occupati. I delegati del CICR si devono assicurare che l'assistenza medica e l'aiuto alimentare vengano forniti in funzione dei bisogni e nel rispetto di una rigorosa imparzialità. Il modo in cui viene verificata l'applicazione del diritto umanitario varia considerevolmente rispetto alle procedure previste dai trattati sui diritti dell'uomo. Queste ultime, infatti, prevedono, in particolare, un sistema di ricorsi formali di fronte ad organi sovranazionali se non, in alcuni casi, di fronte a tribunali sovranazionali. Questi ricorsi possono venire presentati sia da Stati, che da individui. A differenza di un sistema così ben congegnato, il diritto umanitario si basa molto di più su procedure informali, il cui scopo principale non è tanto quello di affermare il diritto e riparare ai torti, quanto, piuttosto, quello di indurre gli autori delle infrazioni a modificare il loro comportamento: sarà, in tal modo, possibile evitare nuove violazioni, cosa di cui beneficeranno tutte le persone coinvolte dal conflitto. 7. Conclusioni.Il diritto internazionale umanitario ha per scopo quello di limitare le sofferenze causate dalla guerra e di attenuare gli effetti di questa. Le regole che enuncia sono il risultato di un sensibile equilibrio tra le esigenze della condotta delle ostilità -la "necessità militare"- da un lato, e le leggi dell'umanità, dall'altro. Il diritto umanitario è una questione delicata, ma nessun compromesso può essere tollerato. Questo diritto deve essere rispettato in ogni circostanza, per assicurare la sopravvivenza dei valori dell'umanità e, molto spesso, semplicemente per proteggere delle vite umane. Ognuno di noi può contribuire a fare meglio comprendere gli scopi essenziali e i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e a facilitarne in tal modo un maggiore rispetto. Il giorno in cui il diritto umanitario sarà maggiormente rispettato da tutte le parti e da tutti gli Stati impegnati nei conflitti armati, sarà più facile costruire un mondo più umano. -------------------------------------------------------------------------------- Testo originale in francese. La versione originale è disponibile sul sito del Comitato internazionale della Croce-Rossa. a cura di Roberto Arnò
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